Pixel di tracciamento: le nuove regole
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- Creato 04 Novembre 2026
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Premessa
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente emanato uno specifico Provvedimento che introduce regole stringenti sull’utilizzo dei cosiddetti “tracking pixel” nelle comunicazioni di posta elettronica. L’adeguamento è richiesto entro il 29 ottobre 2026 ed impatterà inevitabilmente sulle attività di marketing e comunicazione digitale poste in essere dalla maggior parte delle aziende.
Cosa sono i tracking pixel
I tracking pixel, o pixel di tracciamento, sono quelle immagini invisibili o microscopiche inserite all’interno delle e-mail per tracciare i comportamenti dei destinatari, le quali consentono al mittente di monitorare, ad esempio, l’apertura dei messaggi e l’eventuale cancellazione, inoltro od archiviazione.
Tramite il meccanismo dei tracking pixel il mittente è poi in grado di acquisire, a seconda dei casi, ulteriori informazioni sui destinatari, quali l’indirizzo IP, il dispositivo utilizzato, il tempo di consultazione ed il numero di volte in cui il messaggio è stato aperto.
Utilizzo dei tracking pixel
I tracking pixel possono essere utilizzati in varie tipologie di messaggi e-mail, tra cui newsletter, DEM (Direct E-mail Marketing), e-mail transazionali o messaggi automatici (es. conferme d’ordine, messaggi di benvenuto, ecc.) ed e-mail di servizio legate a specifiche esigenze del destinatario o della collettività.
Normativa di riferimento
I pixel di tracciamento, assimilabili ai cookie di profilazione, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 122 del Codice Privacy, il quale disciplina l’archiviazione di informazioni nel terminale di un utente e l’accesso ad informazioni già archiviate, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per quanto riguarda i principi generali di protezione dei dati personali (trasparenza, responsabilizzazione, consenso, ecc.).
I nuovi obblighi introdotti dal Garante
Il Provvedimento del Garante ha quindi introdotto nuove regole e specifici adempimenti per il legittimo utilizzo dei pixel di tracciamento:
- Informativa agli interessati: dal momento che i tracking pixel sono difficilmente riconoscibili, i mittenti che li utilizzano devono informare preventivamente i destinatari, qualunque sia lo scopo della comunicazione. L’informativa deve descrivere chiaramente la presenza dei pixel, quali dati raccolgono e per quali finalità;
- Consenso degli interessati: se i pixel sono utilizzati per finalità commerciali o di marketing, ad esempio per valutare e migliorare una campagna promozionale, è necessario acquisire il consenso preventivo dell’utente;
- Eccezioni: il consenso non è necessario quando ricorrono le specifiche deroghe previste dalla normativa, quali l’utilizzo dei pixel per elaborare statistiche anonime ed aggregate, per finalità di sicurezza e/o per l’invio di comunicazioni istituzionali o di servizio;
- Consenso semplificato: il consenso all’utilizzo dei tracking pixel può, in linea di principio, essere ricompreso nel più generale consenso alla ricezione di comunicazioni promozionali, già precedentemente previsto dalla normativa;
- Revoca “granulare” del consenso: il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento e con facilità dal destinatario e la revoca deve poter essere anche “granulare”: il destinatario deve quindi poter scegliere distintamente se non ricevere più le comunicazioni oppure se continuare a riceverle, ma senza i tracking pixel.
A livello pratico, l’e-mail potrà contenere un link od un’icona “ad hoc”, facilmente riconoscibile, che conduca ad un’area in cui l’interessato avrà la possibilità di visionare l’informativa e di gestire agevolmente le proprie scelte.
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