Tesserini di riconoscimento, immagini fotografiche e Legge Privacy

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, si ritiene utile affrontare il tema degli elementi da inserirsi all’interno delle varie tipologie dei così detti “tesserini di riconoscimento”, i quali sono utilizzati sempre più spesso dalle aziende, anche per soddisfare precisi obblighi di legge.

 

a) Tessera di riconoscimento interna aziendale:

La “tessera di riconoscimento interna aziendale”, che viene normalmente utilizzata per consentire di identificare il lavoratore che si trova ad operare a contatto con il pubblico, per essere conforme alle indicazione del “Garante per la protezione dei dati personali” (così detto Garante Privacy), deve evidenziare solo ed esclusivamente i seguenti elementi:

-         Nome ed eventualmente 1° lettera del cognome;

-         Ruolo professionale;

-         Fotografia;

-         Eventuale codice identificativo univoco.

Altri elementi che dovessero comparire su tale tipologia di tessera, ad esempio il cognome per esteso, sono considerati ridondanti e non necessari dal legislatore e potenzialmente dannosi per il lavoratore.

 

b) Tessera di riconoscimento obbligatoria degli addetti ai cantieri:

A partire dal 7 Settembre 2010 la “tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri”, avente finalità ed utilizzi completamente differenti rispetto alla tessera di cui al precedente punto 1, è stata invece arricchita di ulteriori dati che risultano essere obbligatori. In particolare, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 136/2010, sulla presente tipologia di tessera di riconoscimento devono essere necessariamente evidenziati i seguenti elementi:

-         Dati del datore di lavoro;

-         Nome e cognome del lavoratore;

-         Data di nascita del lavoratore;

-         Data di assunzione del lavoratore;

-         Fotografia del lavoratore;

-         Nel caso di subappalto, la relativa autorizzazione;

-         L’indicazione del Committente nel caso di lavoratori autonomi.

 

c) Utilizzo di foto, immagini e filmati ad ampio raggio:

A margine di quanto sopra descritto, è poi doveroso ricordare che per utilizzare foto, immagini, filmati di lavoratori dipendenti e collaboratori, ma anche di soggetti terzi in genere, ad “ampio raggio” (cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per realizzare opuscoli, cataloghi, pagine di siti web, cd e dvd promozionali, filmati aziendali, ecc.), è necessario seguire una rigorosa procedura di seguito evidenziata.

L’azienda deve anzitutto rilasciare all’interessato un idoneo documento denominato “informativa” previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, con cui spiega in modo dettagliato l’uso che verrà fatto delle foto, immagini, filmati.

Dopo aver rilasciato l’informativa, l’azienda è tenuta a raccogliere dal lavoratore dipendente/collaboratore un apposito “consenso” scritto, cioè un benestare all’utilizzo delle foto, immagini, filmati medesime/i.

Solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto il consenso scritto (che ovviamente può anche essere negato in tutto od in parte dall’interessato), l’azienda può legittimamente iniziare ad utilizzare il materiale ritraente il soggetto.

La procedura menzionata è da ritenersi tassativa ed obbligatoria: trascurarla può significare esporre l’azienda a pesanti sanzioni amministrative ed a richieste di risarcimento del danno.

 

 

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