Green Pass e mense aziendali

 

  •  Premessa: l’introduzione del Green Pass.

    Nell’ambito di un quadro legislativo in continua evoluzione ed in considerazione dei numerosi quesiti pervenuti, cerchiamo di fare un minimo di chiarezza sugli aspetti salienti della normativa in materia di “Green Pass”, anche detto “Certificazione Verde COVID-19”, applicabile alle mense aziendali.

    Tale strumento, che attesta in capo al possessore l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, la guarigione od il possesso di un tampone negativo, al momento è stato reso obbligatorio solo in alcuni contesti, definiti dalla legislazione vigente, nella prospettiva di ulteriore estensione ed ampliamento del suo utilizzo.

     

    Obbligo di esibizione del Green Pass per l’accesso alle mense aziendali.

    La normativa di riferimento, con particolare richiamo al D.L. 105 del 23/07/2021, ha individuato una serie di “servizi e attività” accessibili dal 06/08/2021 esclusivamente previa esibizione del Green Pass, tra i quali vengono annoverati gli esercizi di ristorazione svolti al chiuso, per il consumo al tavolo.

    Successivamente, con una FAQ del 14/08/2021, il Governo ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del suddetto Decreto, specificando così che “per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti”.

     

    Tutela dei dati personali.

    Numerosi sono i dubbi insorti negli operatori in merito alle modalità di effettuazione dei controlli sui Green Pass dei lavoratori, ma la FAQ del Governo fornisce taluni chiarimenti, sancendo che l’attività di verifica dei Green Pass spetta ai gestori dei servizi di mensa, secondo le modalità indicate dal D.P.C.M. del 17/06/2021, e non al datore di lavoro. I controlli dovranno inoltre essere limitati ed improntati alla visualizzazione dei soli dati strettamente necessarialla corretta verifica del possesso del Green Pass.

    In assenza di una presa di posizione specifica sull’argomento dell’Autorità Garante per la Privacy, si deve ritenere che tale impostazione sia compatibile con i principi di “necessità” e “minimizzazione” più volte richiamati dal Garante medesimo nei propri interventi.

    Il datore di lavoro, allo stato attuale, deve di fatto rimanere estraneo rispetto all’obbligo del possesso del Green Pass, senza quindi venire a conoscenza di informazioni sullo stato vaccinale dei propri dipendenti.

    Per eventuali problematiche o situazioni particolari, il soggetto di riferimento sarà dunque verosimilmente il medico competente, compatibilmente con quanto già espresso dal Garante Privacy riguardo alla vaccinazione dei lavoratori.

    Si attendono tuttavia ulteriori sviluppi normativi e chiarimenti ufficiali.

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