D. Lgs. 231/2001: aspetti processuali ed operativi

Il decreto legislativo 231/2001, introducendo una forma di responsabilità penale in capo alle società, ha segnato un’importante e profonda innovazione nel sistema giuridico e sanzionatorio italiano.

Infatti, nel caso in cui vengano commessi determinati reati (i così detti reati “presupposto”), da singoli soggetti all’interno dell’azienda, viene abbandonato il principio che identifica nella sola persona fisica l’unico destinatario della sanzione punitiva, individuando anche nella società un secondo soggetto ugualmente punibile (al pari della persona fisica).

La punibilità in capo alla società che non risulti allineata con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, scaturisce semplicemente per una sorta di “carenza organizzativa” ed “omessa vigilanza” le quali facilitano il verificarsi dei reati.

 

Aspetti processuali – Brevi cenni.

E’ importante sottolineare che il procedimento a carico della società è parallelo al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato e lo stesso giudice che valuta la sanzione penale da applicare alla persona fisica, è competente anche per valutare la sanzione da applicare alla società.

E’ addirittura sancito che il materiale probatorio ed indiziario acquisito durante le indagini preliminari in capo all’autore del reato, venga simultaneamente acquisito anche nel processo a carico della società.

Per ciò che concerne la partecipazione al procedimento, la società interverrà tramite il proprio legale rappresentante (individuato nello statuto, nell’atto costitutivo od atti successivi), al quale spetta il compito di esternare la volontà del soggetto collettivo.

 

Il D. Lgs. 231/2001 come forma di tutela.

La concreta ed idonea applicazione all’interno dell’azienda delle procedure previste dal D. Lgs. 231/2001, rappresenta quindi per la società una sorta di assicurazione/garanzia di essere al riparo dai rischi processuali e sanzionatori di cui sopra.

L’implementazione di un “apparato 231”, pur non potendo fornire la certezza di prevenire qualunque reato (cosa per altro non pretesa dal legislatore), consente infatti di evidenziare chiaramente al giudice competente, la “dissociazione” fra la volontà della società e quella del soggetto che ha commesso il reato, evitando l’inizio del procedimento in capo alla società stessa.

 

Le attività necessarie.

Le principali attività pretese dal D. Lgs. 231/2001 e necessarie per “scagionare” la società sono costituite, in estrema sintesi: